Esiti revisione

In fase di revisione viene verificato lo stato e l'efficienza dei seguenti dispositivi,

tutte le prove e verifiche vengono svolte da un pubblico ufficiale (ispettore tecnico);

  1. dispositivi frenatura (freno a mano, di servizio)
  2. sterzo (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
  3. visibilità (vetri, specchietti, lavavetri)
  4. impianto elettrico (proiettori, luci, indicatori)
  5. assi pneumatici sospensioni
  6. telaio (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)
  7. effetti nocivi (rumori, gas di scarico)
  8. identificazione veicolo (targa, telaio)
  9. altri equipaggiamenti (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove sia presente predisposizione)

Al termine della revisione verrà applicato sulla Carta di Circolazione un tagliando che mostrerà la dicitura:

 

  • "revisione regolare", viene apposta l’etichetta REGOLARE nel caso in cui i controlli effettuati nel veicolo risultino entro i limiti previsti dal Ministero dei Trasporti.

 

  • "revisione ripetere", nel caso in cui il veicolo non abbia superato il controllo e dovrà ripetere la revisione entro un mese. 

In presenza di alcuni di questi codici (esattamente 1-2-5-6) gli interventi devono essere effettuati da autoriparatori specializzati e certificati mediante la compilazione di una dichiarazione di buona esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte. Tale certificazione dovrà essere esibita alla successiva visita di revisione. Consente la circolazione del veicolo nel mese successivo alla data riportata sul timbro purchè siano stati effettuati gli interventi tecnici necessari.

  • "revisione ripetere-sospeso dalla circolazione", nel caso in cui il veicolo, oltre a non aver superato il controllo, può circolare solo in giornata, per andare dal riparatore di fiducia autorizzato, a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova, previo appuntamento col centro revisioni.

Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa e al ritiro della Carta di Circolazione, che viene spedita all'ufficio della Motorizzazione Civile competente sul luogo in cui è stata accertata l'infrazione e restituita soltanto dopo aver effettuato la revisione.

 

A decorrere dal 1° settembre 2009, i veicoli con esito RIPETERE o SOSPESO emesso da un centro revisione autorizzato devono essere sottoposti a nuovo controllo presso lo stesso centro oppure presso l’UMC.

 

Nel caso in cui i vostri veicoli non superassero una delle prove, la nostra officina vi può fornire immediato preventivo per la riparazione!

 

Revisione ministeriale dei veicoli: chiarimenti sull’obbligo di pagamento anche in caso di esito negativo

Nell’ambito della nostra attività capita talvolta che alcuni utenti ritengano che, qualora il veicolo non superi la revisione ministeriale, la prestazione non debba essere corrisposta economicamente.
Tale interpretazione non trova alcun fondamento normativo.

La revisione dei veicoli è disciplinata dall’articolo 80 del Codice della Strada, che ne definisce natura, finalità ed esiti possibili, senza in alcun modo subordinare il pagamento della prestazione all’esito positivo del controllo.

La revisione ministeriale costituisce infatti un accertamento tecnico obbligatorio, finalizzato a verificare la permanenza dei requisiti di sicurezza, funzionalità e rispetto delle prescrizioni ambientali del veicolo.
Essa non rappresenta una garanzia di superamento, né un intervento di riparazione, ma un’attività di verifica svolta secondo procedure e parametri stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il corrispettivo richiesto copre l’esecuzione dell’intero processo di revisione, che comprende:

  • l’impiego di personale abilitato,

  • l’utilizzo di attrezzature certificate,

  • l’effettuazione delle prove tecniche previste,

  • gli adempimenti amministrativi e informatici ministeriali,

  • la responsabilità assunta dal centro e dal tecnico incaricato.

Tali attività vengono integralmente svolte a prescindere dall’esito finale, che può risultare regolare, ripetere o sospeso dalla circolazione.

Si precisa inoltre che il centro di revisione non dispone di alcun potere discrezionale sull’esito, essendo tenuto ad applicare rigorosamente la normativa vigente.
Ogni alterazione o forzatura dell’esito costituirebbe violazione di legge.

La revisione, anche in caso di esito negativo, rappresenta dunque un servizio effettivamente reso, indispensabile per la tutela della sicurezza stradale e della collettività.

 

 

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